Quello del benessere animale è un valore condiviso nell’Unione Europea, anche attraverso un percorso normativo costante che è stato ampiamente confer- mato anche nel trattato istituito dall’Unione Europea e in particolare dalla modifica apportata con il trattato di Lisbona, firmato nel 2007 e in vigore dal 2010. Tale trattato ha previsto importanti effetti per la protezione degli animali convenendo, quando necessario, che nella redazione delle norme unionali si dovesse tenere in debito conto il loro sta- tus di “esseri senzienti”. Infatti, il Titolo II – Disposizioni di applicazione generale, all’Art. 13 riporta: «Nella formula- zione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri sen- zienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».
È noto che la protezione degli animali riveste particolare im- portanza nella fase di abbattimento, durante la macellazione e nelle operazioni ad essa connesse che impattano fortemente sull’opinione pubblica influenzando anche il comportamento dei cittadini in quanto consumatori, i quali sempre più riten- gono utile conoscere anche le modalità con cui si ottengono i prodotti alimentari. Inoltre, è peraltro indubbio che la miglior attenzione possibile – per quanto riguarda la protezione degli animali durante la macellazione e le operazioni correlate – può contribuire a migliorare la qualità delle carni e indirettamente a determinare un impatto positivo sulla sicurezza degli addetti alla macellazione. Infatti, la macellazione consiste nell’uccisione di animali destinati alla produzione di carni e di norma può essere effettuata solo in stabilimenti a tal fine autorizzati; le fasi della macellazione sono rappresentate da: visita ante mortem, immobilizzazione, stordimento, iugula- zione, dissanguamento, scuoiamento o depilazione o spiuma- tura, eviscerazione, visita post mortem, bollatura sanitaria o apposizione del marchio di identificazione.
La macellazione rituale
Un aspetto decisamente particolare della macellazione degli animali destinati alla produzione di alimenti per l’uomo è quello rappresentato anche dalla necessità di tener conto di precetti religiosi [26]. In particolare, ciò è previsto dalla religio- ne ebraica e da quella islamica dato che entrambe prevedono il precetto del divieto di qualunque forma di stordimento dell’animale da macellare.
Nella macellazione rituale, sull’animale viene praticata con una lama affilatissima la recisione della trachea e dell’esofago e quindi dei grossi vasi del collo senza che questo sia stato preventivamente stordito per ottenerne, come normalmente previsto, uno stato di incoscienza e insensibilità. Tale ope- razione deve essere accompagnata da pratiche rituali quali preghiere, benedizioni e invocazioni a Dio che ne attestano e confermano la sacralità [7].
La macellazione inconsapevole
La deroga allo stordimento [2, 9], così come previsto dalla normativa vigente, rappresenta infatti il punto di divergenza, quando non di contrapposizione anche dura, in un ambito in cui da sempre il miglioramento tecnico-scientifico degli strumenti e delle metodiche per ottenere il miglior stato di incoscienza e insensibilità al dolore ha rappresentato un costante obiettivo da raggiungere attraverso un continuo miglioramento tanto da far ipotizzare, in un prossimo futuro, l’impiego di farmaci o altro mezzo in grado di generare uno stato di inconsapevolezza negli animali, già prima che questi raggiungano lo stabilimento di macellazione [32].
Con la definizione di “macellazione inconsapevole” andrebbe intesa l’applicazione alle procedure di macellazione degli ani- mali (trasferimento, contenimento, stordimento, iugulazione) di tecniche di perfezionamento (refinement) in applicazione del principio delle 3R mutuato dalla protezione degli animali da laboratorio, in grado di minimizzare la sofferenza ani- male. Infatti, le aumentate conoscenze sulla fisio-patologia del dolore, il progresso delle tecniche anestetiche, assieme alla disponibilità di nuove molecole anestetiche (detomidina, remifentanil, cisatracurio, sux, pancuronio) che possono essere impiegate nella macellazione degli animali destinati alla produzione di alimenti, consentirebbero anche di aderire alle aspettative ed esigenze di un’opinione pubblica sempre più attenta alle questioni connesse al benessere animale. Peraltro, il divieto allo stordimento degli animali, nell’impo- stazione delle due religioni, non rappresenta, come in tanti ritengono, una mancanza di attenzione all’animale, bensì, nel suo intendimento precettivo ne vuole sottolineare la sacralità e l’attenzione nel ridurne la sofferenza dell’animale [7].
Lo stordimento
Va anche considerato che il concetto di stordimento, e quindi la sua sistematica applicazione, viene enunciato in maniera chiara solo a partire dal 1978 con la Legge n. 439, “Norme di attuazione della direttiva n. 74/577/CEE, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione”. La norma ha chiaramente introdotto il concetto di “stordimen- to”, definendolo come «[…] un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanico, dell’elettricità o dell’anestesia con il gas, senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato a un animale, provochi nel soggetto uno stato di incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali».
Sino ad allora, seppure presenti nelle normative, i concetti di macellazione, abbattimento e morte dell’animale non erano particolarmente chiari e definiti in dettaglio [28] e pertanto fino ad allora non erano presenti le preoccupazioni che l’opi- nione pubblica palesa attualmente, tanto è vero che la deroga allo stordimento nel nostro Paese fu mantenuta senza alcun problema anche durante il ventennio fascista e in vigenza delle leggi razziali [18]. In effetti, la macellazione rituale, e quindi la sacralità che viene rappresentata, fa anche riferimento a un uso alimentare degli animali, che proviene da contesti storici in cui la macellazione e l’utilizzo delle carni potevano essere condizionati sia da fattori culturali come la concomitanza con eventi religiosi o propiziatori, ma anche da fattori pratici come la difficoltà a conservare la carne [4].
Nella tradizione ebraica il sacro permea comunque qualunque aspetto della vita quotidiana, compreso quello della produzio- ne di alimenti e dell’alimentazione [29], di cui la macellazione rappresenta un aspetto importante e di certo, come già detto, di forte impatto sull’opinione pubblica [11].
Abbastanza simile è il quadro della tradizione islamica che prevede per i suoi aderenti prescrizioni in campo alimentare che, pur avendo origine dai precetti coranici, rispetto a quelle ebraiche non costituiscono una peculiarità particolarmente rigida [24, 25].
Macellazione secondo il rito ebraico
Le norme ebraiche sulla macellazione (shechitàh) sono in gran parte comuni a quelle islamiche e, come già detto, sono basate sul dissanguamento dell’animale, che viene ottenuto mediante la contemporanea recisione, a livello della regione sottoioidea della trachea, dell’esofago e dei grandi vasi del collo e questo perché, come scritto nel Pentateuco, è nel sangue che risie- de il principio vitale con cui si espiano i peccati. Quindi, al concetto di espiazione si collega la funzione sacrificale degli animali, comune a tante altre colture e civiltà ma che, per quanto riguarda l’ebraismo, si differenziava decisamente per la proibizione dei sacrifici umani.
La motivazione biblica di non alimentarsi del sangue veniva comunque preceduta dalla necessità di ottenere il decesso più rapido e meno doloroso possibile dell’animale, proprio attraverso il dissanguamento che doveva essere fatto con l’impiego di coltelli (chalaf) ben definiti per tipologia e ca- ratteristiche. Infatti, questi devono essere lisci, privi di den- tature e molto più lunghi della superficie su cui devono agire e prescrizioni sono previste anche per la loro manutenzione, affinché rimangano taglienti senza provocare attrito durante il taglio (foto 1).
La messa in decubito degli animali è forse la fase più delicata e per questo si è cercato di porre rimedio sin dal 1927, con l’utilizzo di un box metallico (gabbia di Weimberg) (foto 2) che contiene completamente gli animali, ad eccezione della testa e del collo che ne fuoriescono, e che dopo una rotazione possono dare la migliore esposizione per il taglio [16]. All’addetto al sacrificio (shochet) – che spesso è un rabbino – viene comunque richiesta una competenza professionale a cui è sottesa anche una preparazione culturale, comprovata da esami e titoli. Egli deve essere edotto e consapevole del

suo ruolo, gravato com’è da responsabilità stabilite da precetti che prevedono per gli animali assoggettati a una morte/ sacrificio comunque necessaria per la sussistenza dell’uomo, un rapporto niente affatto brutale. Egli può essere assistito da un’altra persona (schomer), che ha il compito di imprimere i bolli sulle parti giudicate consone per il consumo ebraico.

Kasher o terepha
Le carni ottenute, quindi, secondo i precetti e le norme alimen- tari bibliche vengono definite kasher (o kosher) e potranno essere lecitamente consumate dalla comunità ebraica, mentre quelle che non superano il vaglio rituale (terepha) saranno scartate [10].
Gli animali consentiti per l’alimentazione sono previsti dalla Thoràh e sono suddivisi in quadrupedi, acquatici, volatili, insetti. Quelli che possono essere macellati nei nostri stabi- limenti sono i bovini, gli ovi-caprini, i daini e tutti i tipi di pollame [11].
I precetti religiosi per la carne dichiarata kasher dopo la ma- cellazione rituale riguardano anche le fasi successive, compresa la vendita al dettaglio, che viene preceduta da un processo di “purificazione” consistente nella rimozione dei vasi sanguigni, per consentire un ulteriore allontanamento del sangue. Riguar- do al caso in cui le carni non vengano dichiarate kasher da molti è stata sollevata la perplessità sulla eventuale correttezza di inserire le carni terepha nel circuito commerciale ordina- rio, senza che questo non sia in qualche modo evidenziato o riportato in etichetta. In questo caso, alcuni giungono a
ravvedere anche gli estremi della frode alimentare, dal mo- mento che il consumatore non viene posto nelle condizioni di conoscere esattamente le caratteristiche intrinseche della carne acquistata, dando così alla mancanza dello stordimento un valore etico con ripercussione anche nella commercializzazione delle carni [21]. Questi aspetti, un tempo marginali, stanno invece prendendo sempre più piede di concerto con il peso sempre più rilevante che assumono tutte le questioni legate alla genuinità degli alimenti, a cui non fanno eccezione quelli di origine animale [17].
Macellazione secondo il rito islamico
Secondo i precetti coranici la macellazione (dhabiha) può essere effettuata secondo due modalità: quella chiamata dabh, che consiste nel recidere completamente la gola dell’animale (bovini, ovini, pollame etc.), trachea e giugulari comprese, preferibilmente con un unico movimento della mano senza estrarre il coltello dalla ferita e quello chiamato nahr (scannare) per il quale non si richiede la recisione della trachea e delle due giugulari ed è raccomandabile per macellare i camelidi e gli altri animali con il collo lungo.
Qualsiasi musulmano dotato di discernimento può legalmente macellare un animale, a meno che non si tratti di un reo di colpe capitali, di un ubriaco o di un pazzo, in quanto questi ultimi non possono formulare validamente l’intenzione che è obbligatoria e l’invocazione del nome di Dio.
È ammessa la macellazione compiuta da un minore o da una donna, mentre è ritenuto generalmente riprovevole che essa sia fatta da un eunuco o da un ermafrodito.
Gli animali non dovrebbero essere macellati alla presenza di altri animali e devono essere adagiati sul fianco destro (è però consentita la posizione eretta se si impiega il metodo nahr) e comunque essere rivolti in direzione della qibla, ovverossia in direzione de La Mecca e del santuario della Ka’ba.
La carne ottenuta, ottemperando ai precetti islamici, viene definita halal (foto 4) e può essere così consumata dai fedeli [13]. Proprio riguardo allo stordimento prima della macella- zione, tra le diverse autorità islamiche il punto di vista non è comunque univoco dato che alcune di queste accettano forme di pre-stordimento o di vero e proprio stordimento [4].
Quadro normativo e sua evoluzione
Per quanto ai più possa apparire paradossale, gli animali de- stinati alla macellazione sono stati di fatto oggetto di una maggiore attenzione da parte del legislatore, anche in tempi in cui era difficile pensare a un vero e proprio atteggiamento protezionistico, perlomeno come lo si intende attualmente. Questo perché la necessità di ottenere carni salubri ha sempre, in qualche modo, di fatto coinciso con la protezione stessa degli animali destinati a produrle e, infatti, l’applicazione di vari metodi di stordimento consente, prima che l’animale muoia, una efficace azione di dissanguamento delle masse muscolari, condizione questa essenziale per la salubrità delle carni e per la loro conservabilità.
I passaggi legislativi nazionali
- 1890 – Il Regio Decreto n. 7045 (Regolamento sull’ispezione delle carni) prevedeva che «per la macellazione degli animali si adotterà il taglio del midollo allungato, […] e quegli altri metodi che per l’avvenire saranno riconosciuti più atti ad ottenere una pronta e istantanea morte dell’animale».
- 1928 – Il Regio Decreto n. 3298 (Regolamento per la vigi- lanza sanitaria delle carni) prevedeva la necessità di «adot- tare procedimenti atti a produrre la morte dell’animale nel modo più rapido possibile», anche mediante l’utilizzo dello stordimento con apparecchi esplodenti a proiettile captivo. • 1972 – Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 967 (Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei conigli allevati e della selvaggina) disponeva lo stordimento prima della macellazione.
- 1978 – La Legge n. 439 (Norme di attuazione della Diret-
tiva 74/577/CEE relativa allo stordimento degli animali nella macellazione) meglio definisce cosa si debba intendere per stordimento e delle modalità di sua applicazione per bovini, bufalini, equini, suini, ovi-caprini mediante strumenti mec- canici, elettricità o anestesia con gas. - 1982 – Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 (Attuazione delle Direttive CEE 71/118, 75/431, 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della Direttiva CEE 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile), disciplinando la produzione delle carni di polli, tacchini, faraone, anitre e oche, ne dispone lo stordimento prima della macellazione.
- 1994 – Il Decreto legislativo n. 286 (Attuazione delle Diret- tive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernente problemi sanitari in materie di produzioni ed immissione sul mercato di carni fresche) istituisce la “macellazione speciale d’urgenza”.
- 1998 – Il Decreto Legislativo n. 333 (Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento) prevede la pro- tezione degli animali anche nei casi in cui, per qualsiasi motivo, si renda necessario l’abbattimento di animali d’in- teresse economico-zootecnico. La Direttiva prevedeva una deroga alle modalità di stordimento nel caso di macellazioni rituali, che però dovevano svolgersi in macelli autorizzati. Inoltre, l’autorità competente, in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alle ma- cellazioni rituali secondo i rispettivi riti religiosi, è indi- viduata nell’autorità religiosa per conto della quale viene effettuata la macellazione, ma questa a sua volta agisce sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, per tutte le altre disposizioni di legge previste. La deroga, proprio perché riconosciuta e ammessa da una Direttiva, era però stata recepita, viste anche le differenze dei contesti sociali ed economici, in maniera difforme negli ordinamenti legi- slativi nazionali, da cui la necessità di una sua rinnovata impostazione [8].
- 2009 – Il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento ha consentito, grazie all’adozione dello strumento legislativo del regolamento, pur in presenza di un certo grado di sussidiarietà degli Stati membri, una immediata e uniforme applicazione di quanto previsto dalla norma comunitaria. Riguardo alla macellazione rituale, il regolamento prevede esplicitamente il rispetto della libertà religiosa e quindi del diritto di manifestare la propria con- vinzione mediante il culto, le pratiche e l’osservanza dei riti così come previsto dall’art. 10 della Carta dei diritti fonda- mentali dell’’Unione Europea. In questo regolamento, per la prima volta, la previsione della macellazione rituale viene esplicitamente definita come «una serie di atti correlati al- la macellazione di animali prescritti da una religione come quella islamica o ebraica» e quindi la deroga per cui «gli animali possono essere abbattuti senza essere precedentemente storditi, a condizione che l’abbattimento abbia luogo in un macello». È importante ricordare che è comunque previsto che la deroga allo stordimento per le macellazioni rituali può essere limitata o eliminata dalla autonoma decisione di uno Stato membro, al fine di garantire una maggiore protezione degli animali da macellare attraverso l’adozione di disposi- zioni nazionali più rigorose.
- Attualità della macellazione rituale in Italia
- La macellazione rituale nel nostro Paese è attualmente rego- lamentata, come nel resto dell’Unione Europea, dal Rego- lamento (CE) 1099/2009, ma come già evidenziato questa pratica è stata sempre possibile, vista la diffusa presenza di grandi comunità ebraiche e per lungo tempo non si è mai posta come una questione problematica, tantomeno conflit- tuale se non negli ultimi anni. Infatti, la questione etica circa il rispetto del benessere animale, anche grazie a una forte presenza dei movimenti animalisti nell’opinione pubblica, ha dato rilevanza alle istanze di chi, nel bilanciamento dei diritti sinora condiviso, vorrebbe far prevalere il diritto degli animali a quello del rispetto dei precetti religiosi e del diritto alla loro libera e riconosciuta pratica [12].
- Tale questione, da tempo, risente anche della maggior presenza di comunità islamiche che vedono proprio nel rispetto delle loro credenze religiose un forte elemento identitario, in grado di alimentare anche pretestuose contrapposizioni [1, 23]. In ogni caso, la libertà di religione e le espressioni ricono- sciute di culto figurano in questi termini sia nell’art. 18 della Costituzione italiana, sia nell’art. 9 della “Convenzione eu- ropea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” – del 4 novembre 1950 (resa esecutiva in Italia con la Legge n. 848/1955) – sia infine nell’art. 18 del “Patto internazionale sui diritti civili e politici”, sancito a New York il 16 dicembre 1966.
- Infatti, ebrei e musulmani, ove non fosse assicurato il rispetto delle loro prescrizioni religiose relative alle carni, sarebbero costretti a escludere del tutto le carni stesse dal loro regime alimentare, con sensibile riduzione della loro qualità di vita e di fatto la rinuncia all’osservanza del precetto [14].
- Il rispetto delle prescrizioni alimentari sugli alimenti e quindi anche sulle carni e sulle loro caratteristiche costituisce dunque un aspetto del diritto ampiamente riconosciuto ad osservare i precetti della propria religione in piena libertà.
- Come già detto l’Italia recependo con la Legge n. 439/1978 la Direttiva n. 74/577/CEE introduceva precise disposizioni per l’obbligo dello stordimento ai fini della macellazione e, allo stesso tempo, riconosceva la possibilità che «le disposizioni della presente legge non sono applicate nei casi in cui speciali metodi di macellazione, in osservanza di riti religiosi, siano autorizzati con decreto del Ministro della sanità di concerto col Ministro dell’interno».
- Infatti, nel giugno del 1980 veniva emanato dai due mini-
- steri un decreto recante “Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico ed islamico”, che nelle premesse menzionava la richiesta dell’Unione delle comunità israelitiche italiane di autorizzare le comunità stesse alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito ebraico.
- Analoga richiesta veniva avanzata dal Centro islamico cul- turale d’Italia, per la macellazione degli animali secondo le modalità del rito islamico. Sempre nelle premesse il Decreto dava atto che le due istituzioni religiose venivano riconosciute come enti morali e nel caso che altri Paesi di religione islamica non avessero sufficiente disponibilità di strutture e impianti veniva riconosciuta la possibilità di esportazione dall’Italia di carni bovine e ovine macellate a condizione che la macel- lazione avvenisse nel rispetto del rito islamico.
- Il Decreto autorizzava, quindi, la macellazione senza preven- tivo stordimento eseguita da parte delle comunità ebraiche e islamiche, precisando che questa «deve essere effettuata da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell’esecuzione dei rispettivi metodi rituali. L’operazione deve essere effettuata mediante un coltello af- filatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l’esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo». Era anche stabilito che «nel corso della operazione devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario. A tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quando tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la prepa- razione e la iugulazione degli animali debbono essere eseguiti senza alcun indugio».
- Il Decreto, quindi, dava pieno riconoscimento alle esigenze religiose ebraiche e islamiche, con piena attuazione di quan- to consentito (non già imposto) dalla Direttiva 93/119/CE, prevedendo la deroga allo stordimento per le macellazioni rituali, ma allo stesso tempo non dovevano essere eluse (de- rogate) tutte quelle prescrizioni per proteggere egli animali da sofferenze inutili. Aspetti che l’ordinamento giuridico italiano aveva accolto già da tempo e che avevano trovato ulteriore motivazione anche a seguito della Direttiva comunitaria.
- Il Decreto interministeriale suscitò commenti diversi tra cui quelli di chi si è limitato a sottolineare la contrapposizione tra i due princìpi valoriali rappresentati dalla libertà religiosa e dal rispetto dei diritti degli animali, con il conseguente instaurarsi di un conflitto morale di non facile soluzione. Il Decreto fu criticato da chi, pur consapevole del valore delle esigenze religiose delle due comunità, aveva sposato la protezione degli animali come valore preminente rispetto a quello delle altrui convinzioni religiose. Per contro il Decreto fu commentato positivamente da chi, invece, si poneva in una prospettiva tesa a favorire l’integrazione nella società italiana degli immigrati provenienti dai Paesi islamici. In effetti, l’autorizzazione alla macellazione rituale può agevolare questaintegrazione evitando la rinuncia alle carni o, in alternativa, all’importazione dall’estero di carni halal [6].
- Da un punto di vista più pratico, un indicatore della concreta rilevanza delle macellazioni rituali può essere rappresentato dal numero di stabilimenti di macellazione all’uopo auto- rizzati, mentre, a una indagine sui metodi di stordimento utilizzati nel nostro Paese e sulle specie animali coinvolte [27], sono scaturiti dati che, pur se non omogenei per modalità di indagine, hanno messo in evidenza come la richiesta di macellazioni rituali sia incrementata nel nostro Paese, e come questa sia dipesa dalla maggiore richiesta di carne halal da parte dei residenti di fede islamica.
- Risalgono ad aprile 2019 gli ultimi dati utili forniti dal Mi- nistero della Salute su base regionale che confermano un aumento della richiesta di macellazioni rituali, compresa la “festa del sacrificio”, e degli stabilimenti in cui effettuarle (tabella 1). D’altra parte si tratta di uno scenario comune anche ad altri Paesi europei – che a fronte di una stabilità, quando non contrazione, della popolazione ebraica ortodossa – vedono aumentare la consistenza della popolazione di religione islamica.
- Conclusioni
- Parlare di animali (quindi di cibo) e religione e delle sue inter- relazioni con il diritto non può essere più ritenuto un esercizio meramente teorico, appannaggio di addetti ai lavori, in quan- to è notevolmente aumentata la sensibilità rispetto a questa forma di esercizio della libertà religiosa, che presenta risvolti identitari molto forti.
- In un’epoca di pluralismo religioso diffuso, ma non ancora del tutto accettato nelle diverse società e in egual modo, la tutela convinta e attiva dei diritti come quello di poter adeguare il proprio regime alimentare dettato (imposto?) dalla propria credenza religiosa, contrapposta a quello del diritto al benes- sere e alla protezione degli animali destinati alla macellazione, provoca ancora forti contrapposizioni.
- La questione è decisamente ricca di aspetti confliggenti e da tempo fa parte dell’agenda delle argomentazioni bioetiche su cui fanno leva i movimenti animalisti che chiedono con forza interventi normativi per eliminare o perlomeno limitare la deroga all’obbligo dello stordimento.
- La problematica coinvolge anche la professione veterinaria e specie per coloro che a vario titolo operano nei macelli per le attività di sanità pubblica connesse alla prevenzione pri- maria. In questo ambito una posizione forte è stata presa da tempo dalla Federazione veterinaria europea (FVE) che già nel 2003, per quanto previsto dalla Direttiva 93/11/CE aveva dichiarato che «la macellazione degli animali senza preventivo stordimento è inaccettabile, qualsiasi siano le circostanze» e, a conferma dell’attualità della questione, anche a febbraio dello scorso anno la British veterinary association unitamente alla Royal society for the prevention of cruelty to animals hanno rinnovato al governo inglese la richiesta di abrogare la deroga allo stordimento, contribuendo così a un dibattito che oltre gli animali, come detto, mette in gioco interessi culturali, ma anche di forte impatto economico.
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